A chi serve il DPO?
Il DPO è una figura su cui si discute parecchio e da tempo. Tuttavia c’è ancora un velo di insicurezza circa gli ambiti merceologici in cui dovrebbe essere sicuramente nominato.
A chi serve il DPO? O meglio: in quali casi deve essere nominato?
La domanda sembra scontata, perché bastano pochi minuti di ricerca per imbattersi in uno dei tanti “interessanti articoli” sull’argomento che sono fioriti nell’ultimo biennio, ma che – diciamocelo – non hanno aggiunto nulla di più di quanto non fosse già stato chiaramente detto dal GDPR e successivamente descritto dalle linee guida di dicembre 2016.
Una critica forte che mi sento di fare è che in questo ultimo lustro, pochi si sono posti davvero il problema di determinare a chi serve il DPO, ma ricade in quelle categorie di soggetti titolari o responsabili del trattamento per i quali la nomina sarebbe obbligatoria, ma in modo non così immediatamente palese.
È pacifico e scontato che un ospedale debba nominarlo, così come deve farlo una pubblica amministrazione e, allo stesso modo, chi fornisce servizi di vigilanza da remoto. Ma gli altri? A chi serve il DPO?
Quanto segue è tratto da un episodio che mi è accaduto negli scorsi giorni.
Mi trovavo in cassa al supermercato e ho notato un cartello che, insieme ad altri avvisi, ricordava che il Codice Penale vieta la somministrazione di bevande alcooliche ai minori di sedici anni o agli infermi di mente. Per comodità, riporto integralmente il testo della norma:
Codice Penale – Art. 689.
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall’esercizio.
Fermi tutti! Abbiamo letto bene?
In pratica il Codice Penale ci sta dicendo che chi somministra (vende) alcoolici deve controllare un documento d’identità valido per accertarsi dell’età dell’acquirente/consumatore e deve accertarsi del suo stato di salute psichica, perché se dal controllo risultano determinate informazioni, allora non può vendere nemmeno una birra leggera. Tra l’altro, è anche contemplata la possibilità di avvalersi di incaricati per espletare il controllo e ci sono precise indicazioni anche per i distributori automatici.
Incredulo, ho approfondito la ricerca e mi sono imbattuto in più d’una sentenza della Cassazione, che sostanzialmente confermavano quanto scritto nel Codice; una in particolare (Sentenza n° 46334 del 2013, emessa dalla V Sezione Penale), citando anche la Legge 125/2001, arriva a dire che:
La natura di reato di pericolo della somministrazione di bevande alcooliche a minori di anni sedici impone una effettiva e necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consumatore, atteggiamento che, nel caso in cui la somministrazione sia stata preceduta dalla richiesta, da parte del cameriere addetto alle consumazioni, dell’età dell’avventore, non può essere soddisfatto né dalla presenza nel locale di cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcooliche ai minori, né limitandosi a prendere atto della risposta del cliente sul superamento dell’età richiesta, ove ciò non corrisponda al vero.
Si tratta di un obbligo che grava innanzitutto sul soggetto che gestisce l’esercizio commerciale in cui si pratica la vendita al pubblico di bevande alcoliche, assicurandone la somministrazione, su richiesta dei clienti, personalmente o attraverso forme di organizzazione del lavoro incentrate sull’impiego di uno o più dipendenti retribuiti.
Per completezza, riporto anche l’articolo della citata legge:
Legge 125/2001 – Art. 14-ter: Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori.
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.
Vediamo come le norme italiane e la giurisprudenza della Cassazione confermano quanto scritto poco sopra: l’esercente deve controllare.
Ora aggiungiamo quanto scritto nel GDPR e nelle linee guida, in particolare l’art. 37 del primo e i concetti di “attività principale”, “larga scala” e “monitoraggio regolare e sistematico”.
Anche se sembra strano, considerate tutte le norme, le linee guida e le sentenze, appare chiaro che:
- Chi vende o somministra alcoolici deve controllare i documenti e lo stato di salute psichica del cliente.
- Quest’obbligo – che a mio modo di vedere persegue finalità di pubblica sicurezza e interesse, oltre che di tutela della salute del cliente stesso – rende l’attività di controllo un’attività principale, perché condizione essenziale per la vendita o la somministrazione (salvo voler andare contro disposizioni di legge).
- Conseguentemente, il trattamento dei dati è effettuato su larga scala (perché coinvolge praticamente tutti i soggetti che intendono acquistare la bevanda alcoolica) ed è svolto in modo regolare e sistematico (poiché deve essere fatto almeno la prima volta che si presenta un nuovo cliente e deve essere fatto per adempiere a norme cogenti).
- I dati raccolti possono riguardare minorenni e possono essere sensibili o particolari.
Se poi consideriamo che, in presenza di un distributore automatico, il trattamento dei dati implica anche un processo decisionale automatizzato che produce effetti giuridici sull’interessato (cioè l’acquisto della proprietà, o meno, della bevanda alcoolica), è chiaro che l’intero processo di vendita si basa su un trattamento dei dati personali che è tutt’altro che poco rischioso (in termini di responsabilità e gestione dei rischi sui diritti degli interessati).
E se al distributore automatico si può ragionevolmente immaginare di essere in un contesto “riservato”, altrettanto non si può dire di un locale aperto al pubblico. Possiamo ragionevolmente affermare che c’è il rischio di mettere in forte imbarazzo l’acquirente nel caso non si volesse vendere il prodotto alcoolico perché lo riteniamo in “stato di deficienza psichica” (magari perché malato, oppure perché ebbro); ho usato il termine “forte imbarazzo” per evitare di scrivere “ledere la sua personalità” in presenza di altre persone.
A questo punto la domanda è:
A chi serve il DPO? Se ho un bar, un ristorante o un distributore automatico e vendo alcoolici, devo nominarlo?
Ebbene, se non siete giocatori d’azzardo e non vi piace rischiare di incorrere in sanzioni, la mia risposta potrebbe non piacervi.
Perché è SÌ.
Personalmente, ritengo che questo sia uno dei casi in cui è chiaro che quando si scrivono le regole, talvolta ci si dimentica che poi qualcuno dovrebbe anche applicarle. Uscendo dal ruolo di consulente privacy, non nascondo la mia perplessità di fronte a quanto è così chiaramente scritto nei testi normativi.
Forse, in questo caso, l’errore più grosso lo hanno commesso i legislatori.