Antiriciclaggio: regolamento UE sui Paesi terzi a rischio.
Il Regolamento delegato individua con un elenco aggiornato i Paesi terzi ad alto rischio riciclaggio, completando l’attuale quadro normativo revisionato nel mese di luglio.
Lo scorso 20 settembre è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche in tema di antiriciclaggio (Testo rilevante ai fini del SEE).
Questo nuovo regolamento, di fatto, concorre a completare la revisione del quadro normativo di riferimento, mutato in seguito all’aggiornamento effettuato in luglio sul decreto legislativo sull’antiriciclaggio, il Dlgs 231/2007.
L’elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione (“paesi terzi ad alto rischio”) figura nell’allegato del regolamento, il quale entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 23 settembre 2017, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Di seguito l’elenco dei Paesi terzi indicati dal regolamento, suddivisi per categorie:
- Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione:
- Afghanistan;
- Bosnia-Erzegovina;
- Guyana;
- Iraq;
- Repubblica democratica popolare del Laos;
- Siria;
- Uganda;
- Vanuatu;
- Yemen;
- Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l’attuazione del piano d’azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI:
- Iran;
- Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI:
- Repubblica popolare democratica di Corea.