Protezione dei dati Vs Fisco. Quando si fanno i conti senza l’oste

Protezione dei dati Vs Fisco. Quando si fanno i conti senza l’oste

Il provvedimento contro l’Agenzia delle entrate sull’obbligo di fatturazione elettronica, del 15/11/2018, esplicita il ruolo del Garante Privacy e ci mostra che “la legge è uguale per tutti”

In questi giorni uno degli argomenti più discussi riguarda il provvedimento del Garante Privacy emesso contro l’Agenzia delle Entrate, relativo alla fatturazione elettronica, esercitando il suo potere di controllo preventivo e ponendosi come scudo a difesa dei cittadini. E facendo sì che sia tutto il sistema a guadagnarci.

Il provvedimento del 15 novembre arriva subito dopo l’ultimo atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 5 novembre, che fa coppia con il precedente del 30 aprile. In entrambi i casi, l’agenzia ha adottato tali provvedimenti senza consultare il Garante, come previsto dalle norme.
Ulteriori criticità, poi, sono emerse in considerazione di altri elementi intrinsecamente legati alla fatturazione elettronica. Ecco i perché.

Obbligo di valutazione d’impatto

La fatturazione elettronica implica un trattamento sistematico di dati personali su larga scala, anche particolari, potenzialmente relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, e presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. È chiaro che sussiste l’obbligo di valutazione d’impatto e, potenzialmente, di consultazione preventiva. Nulla di ciò è stato fatto.

Principio di proporzionalità ed eccedenza nel trattamento

L’Agenzia delle Entrate, oltre a rendere disponibile lo SDI per recapitare le fatture in qualità di “postino”, archivia sia i dati necessari ad assolvere gli obblighi fiscali (finalità legittima) che la fattura vera e propria in formato XML, che può contenere informazioni non necessarie a fini fiscali; detta presenza, pur contemplata nel provvedimento di aprile, non è tutelata da nessuna specifica misura volta ad assicurare il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione e riservatezza.

Altre criticità derivano dalla possibilità di accesso degli interessati a tutte le fatture elettroniche sul portale dell’Agenzia, nonostante il diritto di ottenerne una copia direttamente da chi l’ha emessa. In pratica si ha un ingiustificato incremento dei rischi per i diritti e le libertà di tutti i privati cittadini, insiti in un trattamento massivo e informatizzato di dati accessibili tramite un applicativo web.

Per tali motivi il Garante ritiene che siano violati i principi di protezione per impostazione predefinita e sin dalla progettazione del trattamento.

Il ruolo degli intermediari

Il Garante si è anche preoccupato della posizione, assai critica, degli intermediari, che ben poco possono fare, visto che l’intero trattamento deve essere eseguito nei modi e nei tempi decisi dall’Agenzia. Il pericolo maggiore è che, in caso di operatore economico persona fisica (professionista o ditta individuale), potrebbero essere consultate sia le fatture relative alla sfera professionale o imprenditoriale che quelle relative alla sfera privata. Ciò determinerebbe la concentrazione, soprattutto presso gli intermediari con maggior numero di clienti, di una mole enorme di informazioni che non si riscontrerebbe normalmente.

È facilmente intuibile che la presenza di simili banche dati sia un rischio elevato, il cui governo, da parte degli intermediari, potrebbe essere particolarmente oneroso, non solo in termini economici.

Altre criticità

Il Garante, inoltre, rileva che il protocollo FTP, base del sistema di comunicazione dello SDI, sia poco sicuro, e che nel trattamento gioca un ruolo fondamentale la PEC, che coinvolge implicitamente gli operatori di mercato che vendono il loro servizio di posta elettronica certificata: ciò significa che i dati personali contenuti delle fatture potrebbero (ragionevolmente) essere memorizzati sui server di gestione delle caselle PEC. Chi se ne assume la responsabilità?

Infine, il Garante ha criticato il servizio di conservazione messo gratuitamente a disposizione dalle Entrate, facendo notare che il contratto proposto prevede che “l’Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del contribuente né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio di conservazione”. In pratica l’Agenzia non si ritiene responsabile per la mancata applicazione del principio di integrità e riservatezza.

Conclusioni

Per tali motivi, il Garante ha doverosamente agito in difesa dei cittadini e dei loro intermediari, facendo notare che l’Agenzia ha operato al di fuori delle norme di riferimento, senza consultarlo e progettando e imponendo al mercato un sistema che viola in più punti i principi fondamentali della protezione dei dati, peraltro senza nemmeno volersene assumere le responsabilità. E se i dati non fossero disponibili per un malfunzionamento del sistema, chi ne risponderebbe? Il Garante ha praticamente chiarito che spetta all’Agenzia.

Ciò che è successo nei giorni scorsi, quindi, è facilmente sintetizzabile così: il Garante ha ricordato all’Agenzia che non può fare quello che le pare e che è bene che prima di giocare, conosca le regole del gioco. Dura lex, sed lex.


Fonte: Fiscal Focus