Nuove regole per i compro oro
Seguendo l’ormai consolidato filone di pensiero che vede preferire la responsabilizzazione agli elenchi di obblighi, il Governo ha emanato un nuovo decreto legislativo volto a regolare le attività di compro oro, in modo da uniformarla con le nuove disposizioni antiriciclaggio.
L’atto normativo in questione è il Dlgs 92/2017, del 25 maggio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 giugno 2017, delegato dall’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 170/2016.
Anzitutto, il decreto fornisce le doverose definizioni, necessarie per inquadrare il contesto di riferimento e specificare i concetti, che potrebbero essere confusi con quelli usualmente utilizzati nel linguaggio comune o in altre norme. Tra le definizioni spuntano in particolare:
- L’attività di compro oro, ossia l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compravendita sia all’ingrosso che al dettaglio o la permuta di oggetti preziosi usati (c.d. “operazioni di compro oro”), esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente;
- L’oggetto prezioso usato, che è un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico;
- Il cliente, cioè il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l’operatore professionale in oro (disciplinato, quest’ultimo, dalla legge 7/2000) cui i medesimi oggetti sono ceduti;
- L’operatore compro oro, che è il soggetto – anche diverso dall’operatore professionale in oro – che esercita l’attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;
- Il registro degli operatori compro oro è il registro pubblico informatizzato, istituito presso l’OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell’attività di compro oro;
- I dati identificativi del cliente, cioè il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- L’operazione frazionata: un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Saltano subito all’occhio, dunque, alcuni aspetti che potrebbero sembrare secondari nel linguaggio comune:
- La locuzione “compro oro” è fuorviante, poiché si riferisce non solo all’oro in sé, ma a tutti gli oggetti e i metalli preziosi elencati dal Dlgs 251/1999;
- L’oggetto prezioso usato può essere sotto qualsiasi forma, anche rottame o scarto di lavorazione.
Da rilevare anche altri aspetti:
- L’attività, per essere lecita, deve essere censita nell’apposito registro tenuto dall’OAM (lo stesso organismo che controlla gli agenti finanziari e i mediatori creditizi) ed è subordinata ai requisiti descritti dal TULPS (RD 773/1931);
- I limiti dell’operazione frazionata – temine mutuato dal Dlgs 231/2007 – sono posti a 500 Euro (quindi una misura specificamente contestualizzata e diversa da quanto disposto nel decreto antiriciclaggio).
Come detto in apertura, il filo logico di fondo è quello di responsabilizzare gli operatori economici, esattamente come accade in ambito antiriciclaggio in senso ortodosso.
Dunque è chiaro che l’operatore compro oro dovrà, nei limiti della sua propria impresa, fare in modo di creare un modello organizzativo che possa dare una direzione strategica e monitorare e controllare in ogni momento la vita aziendale, rilevando tempestivamente ed eventualmente comunicando nei modi e nei tempi dovuti gli aspetti più rilevanti, oltre a quelli richiesti espressamente dal testo normativo.
Tra le comunicazioni da effettuare troviamo quelle verso l’OAM, per l’iscrizione iniziale nel registro e per le successive variazioni dei dati in esso contenuti (da effettuare entro dieci giorni), e quelle verso la UIF, per la segnalazione delle operazioni sospette.
Proprio questa seconda eventuale comunicazione comporta un lavoro “occulto” non indifferente, che richiede la conoscenza e l’applicazione delle disposizioni contenute negli attuali decreti legislativi 231/2007 (in tema di antiriciclaggio e recentemente aggiornato) e 196/2003 (in materia di privacy) e nel Regolamento UE 2016/679 (anch’esso in materia privacy).
L’applicazione di queste quattro disposizioni normative è giustificata dalla volontà del legislatore di tutelare sia il sistema economico che gli interessi collettivi di sicurezza in generale, richiedendo agli operatori compro oro di avere un comportamento non solo lecito, ma anche partecipativo e proattivo, che garantisca:
- La tracciabilità delle operazioni effettuate;
- L’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti;
- L’integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
- La completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti;
- Il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto.
Chiudiamo con una rapida occhiata alle sanzioni previste:
- L’esercizio abusivo dell’attività (dovuta alla mancata iscrizione nel registro tenuto dall’OAM) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 Euro;
- La mancata o tardiva comunicazione delle variazioni all’OAM è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che parte da 1.500 Euro;
- La mancata identificazione del cliente, così come la mancata o la non adeguata conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni previste, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro;
- La mancata o tardiva segnalazione di operazione sospetta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro.
A proposito delle sanzioni bisogna segnalare che nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate; tuttavia, per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo.
Il tutto senza considerare le sanzioni previste dalle altre norme citate.